L’articolo 201 del Codice della Strada, comma 1-bis, disciplina i casi di notifica differita delle violazioni alle norme del Codice della Strada, specificando quando è possibile non contestare immediatamente un’infrazione e le modalità di utilizzo di apparecchiature automatiche per tale scopo. Di seguito, una sintesi dei principali punti previsti:
Contenuto del comma 1-bis dell’articolo 201
- Contestazione differita: Prevede che, in determinate situazioni, non sia necessaria la contestazione immediata di una violazione, purché questa venga successivamente notificata al trasgressore nei termini stabiliti dalla legge (generalmente 90 giorni).
- Apparecchiature omologate: Le violazioni possono essere rilevate tramite apparecchiature che devono essere approvate o omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questi strumenti devono essere in grado di funzionare senza la presenza fisica di un agente.
- Casi specifici di utilizzo: La norma indica che le contestazioni differite sono ammesse in casi quali:
- Violazioni accertate con dispositivi che rilevano automaticamente infrazioni, come il superamento del limite di velocità, passaggi con semaforo rosso, eccessi di peso o dimensioni di un veicolo.
- Impossibilità di fermare il veicolo in sicurezza per evitare pericoli per la circolazione o l’incolumità degli agenti e degli utenti della strada.
- Obbligo di notifica: In questi casi, il verbale contenente l’infrazione deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento (o 360 giorni per residenti all’estero).
- Verbalizzazione: È richiesto che, nel verbale di accertamento, siano chiaramente specificate le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata, evitando indicazioni generiche e documentando in modo concreto la necessità della contestazione differita.
Questa normativa è volta a garantire che l’accertamento delle infrazioni avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti della strada e che l’utilizzo di apparecchiature automatiche sia regolato e trasparente.