Il Giudice di Pace di Gaeta ribadisce l’importanza di motivare in modo chiaro e completo le ragioni che impediscono una contestazione immediata delle infrazioni accertate tramite dispositivi automatici.
Secondo una circolare del Ministero dell’Interno sulle violazioni degli articoli 80 e 193 del Codice della Strada accertate con strumenti come il Targa System, il verbale deve contenere motivazioni chiare, dettagliate e concrete qualora la contestazione immediata non sia possibile. Le motivazioni generiche o standardizzate non sono sufficienti: è necessario riportare le circostanze specifiche che hanno impedito la contestazione tempestiva.
La sentenza n. 362/2020 del Giudice di Pace di Gaeta segue questa linea, accogliendo il ricorso di una conducente difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci contro un’ordinanza prefettizia.
Contestazione immediata: quando le motivazioni non reggono
Nel caso in esame, la conducente, sanzionata per la violazione dell’articolo 193, comma 2, del Codice della Strada (mancanza di copertura assicurativa), ha contestato la mancata contestazione immediata.
Il Giudice ha accolto la sua opposizione, evidenziando che nel verbale non erano indicate motivazioni sufficienti per giustificare l’assenza di una contestazione tempestiva, come richiesto dall’articolo 200 del Codice della Strada. Le generiche indicazioni di “motivi di viabilità” non possono giustificare l’impossibilità di una contestazione immediata. Questo principio è confermato anche dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 2206/2007).
La Suprema Corte stabilisce che la contestazione immediata è obbligatoria, salvo reali condizioni di impossibilità o pericolosità, che devono essere documentate con precisione.
Targa System: come motivare la contestazione differita
La circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1223/19/105/2 del 2019 offre chiarimenti sull’uso del Targa System per accertamenti postumi. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale deve includere una motivazione dettagliata, evitando formule generiche o standardizzate. Devono essere riportate le circostanze specifiche che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Dispositivi omologati e conformità normativa
Nel caso analizzato, non è stata fornita una motivazione adeguata per la mancata contestazione immediata né la prova che il dispositivo utilizzato fosse omologato secondo il Codice della Strada. L’articolo 201 del Codice della Strada, comma 1-bis, prevede che solo apparecchi omologati dal Ministero dei Trasporti possano essere utilizzati per contestazioni differite.
Il Giudice di Pace ha sottolineato che i dispositivi elettronici devono supportare, e non sostituire, l’attività degli agenti accertatori. Inoltre, la Prefettura non ha fornito la documentazione necessaria a dimostrare la validità della contestazione, restando contumace e senza provare il proprio credito